10. Per   le   attività   previste   dalla   presente   legge,   la   Regione   individua annualmente le risorse necessarie sulla base di una pianificazione triennale, come   previsto   dall’articolo   3   comma   2,   ed   aggiornamenti   annuali   da compiersi con atto collegato alla legge di bilancio. 
                    
                      1. PROPOSTA DI LEGGE N.    124    <<Norme per la promozione e diffusione di sistemi di  software libero nonché per la trasparenza, l’accessibilità e la portabilità nella Pubblica Amministrazione>> Presentata dal consigliere Honsell il 18 gennaio 2021 
                    
                      5. INDICE Art. 1 –  (Finalità) Art. 2 -  (Definizioni) Art. 3 -  (Politiche attive regionali) Art. 4 -  (Comitato per lo studio, la promozione e diffusione di sistemi di software libero e aperto, per la trasparenza e l’accessibilità nella pubblica amministrazione) Art. 5 -  (Disincentivo all’utilizzo di software proprietario) Art. 6 -  (Sostegno alla formazione e al lavoro agile attraverso sistemi basati su software libero) Art.   7   -   (Promozione della cultura del   software   libero in ambito scolastico) Art. 8 –  (Norma finanziaria) 
                    
                      4. L’ articolo 3   delinea le politiche attive della Regione nella promozione della cultura del software libero, ovvero l’incentivazione alla creazione di imprese in tale settore, promozione della cultura e dell’adozione di sistemi di software libero, partecipazione a progetti. Il secondo comma prevede la definizione di un piano triennale degli interventi in relazione alle finalità previste dalla Legge. L’ articolo 4  individua un comitato per guidare l’applicazione della presente legge, che coinvolge rappresentanti della pubblica amministrazione, Università, enti   di   ricerca,   associazioni   di   categoria   e   associazioni   di   utenti   che promuovono il software libero. Il significato di questo articolo è quello di creare una   cabina   di   regia   integrata   che   possa   facilitare   lo   sviluppo   di   quanto parzialmente avviene già, ma molto più faticosamente, in modo autonomo e spontaneo. Il fallimento del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n.  82/2005) deriva dal fatto che non esistono vere sanzioni per le sue violazioni. Non è certo tra le competenze legislative regionali la facoltà di inserire elementi sanzionatori ma l’ articolo   5   introduce   disincentivi   all’utilizzo   del   software   proprietario, introducendo il dovere di argomentare in modo esplicito da parte di ogni pubblica   amministrazione   la   scelta   di   software   fatta,   pena   la   perdita   del contributo regionale.   L’ articolo 6   individua nella Regione l’attore fondamentale nella promozione del software libero favorendo la sua sperimentazione e adozione nei suoi progetti   di   lavoro   agile,   sostenendo   percorsi   di   formazione   tra   i   propri dipendenti e creando un  cloud  regionale come  knowledge base  e  datacenter per i cittadini della regione.  L’ articolo 7  esplicita l’impegno della Regione nella promozione della cultura del software libero in ambito scolastico nonché il suo utilizzo, anche attraverso attività di formazione, di consulenza alle scuole, e l’assegnazione di premi in occasione dell’istituenda Giornata dell’ Open Source . L’ articolo 8 , infine, costituisce la norma finanziaria della presente legge.     HONSELL 
                    
                      6. Art. 1   (Finalità) 1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: a) sostiene i principi della conoscenza aperta e libera, dell’accessibilità e della trasparenza quali basi imprescindibili per una società aperta   democratica e digitale   e favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle   pubbliche   amministrazioni   del   territorio   regionale   in   un   contesto organizzato di cooperazione istituzionale; b) promuove lo sviluppo della società dell’informazione a tutti i livelli con la finalità di sviluppare servizi pubblici più economici, efficaci, efficienti ed accessibili;  c) favorisce la diffusione di conoscenze come fattore determinante per  colmare i   divari   digitali   ( digital   divide )   presenti   e   la   realizzazione   personale   e professionale nonché forme di cittadinanza attiva; d) sviluppa   politiche   attive   di   promozione   della   diffusione   e   utilizzo   del software   libero a partire dalle proprie articolazioni amministrative e dal sistema   delle   autonomie   territoriali,   anche   con   la   finalità   di   ridurre   il “colonialismo digitale”; e) nel   quadro   del   Decreto   Legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   Codice dell’amministrazione digitale   e successive modifiche,   specialmente con riferimento a quella del Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 179, incentiva la diffusione e lo sviluppo del  software  libero o a codice sorgente aperto, secondo le definizioni all’art. 2 della presente legge, in particolare degli enti pubblici operanti in Friuli Venezia Giulia, al fine di favorire positive ricadute sullo   sviluppo   della   ricerca   scientifica   e   tecnologica,   sull’impatto occupazionale nonché sulla riduzione dei costi e sull’economia locale e regionale. 1. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera per rimuovere e prevenire qualsiasi ostacolo che possa impedire la piena parità di   accesso   alla   conoscenza   e   alle   tecnologie   dell'informazione   e   della 
                    
                      2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Egregio Presidente ed egregie Colleghe e Colleghi, sin dal 2005 nella Pubblica Amministrazione italiana vige l’obbligo di non utilizzare software proprietario, là dove sia disponibile   software libero   o a codice sorgente aperto  con prestazioni analoghe. Tale obbligo fu stabilito dal Decreto   Legislativo   7   marzo   2005   n.   82   che   definì   il    Codice dell’amministrazione digitale  e fu ulteriormente rafforzato dalle sue successive modifiche   e   in   particolare   il   Decreto   Legislativo   26   agosto   2016   n.   179. Nonostante questa normativa il nostro paese soffre sempre di più, purtroppo, il peso   finanziario   e   lo   svantaggio   economico   e   tecnologico   di   un   forte colonialismo digitale   e di una sudditanza ad un ristretto gruppo di aziende multinazionali.  La drammaticità della situazione si è rivelata particolarmente seria in occasione della diffusione accelerata di tecnologie software a sostegno della  didattica a distanza   e   dello   smart   working   a   seguito   delle   misure   di   contrasto   alla diffusione della pandemia introdotte in questo ultimo anno. Incombono cupi sulle nostre istituzioni pubbliche (amministrazioni, scuole, aziende sanitarie, tribunali, ecc.) nonché su tante aziende private due rischi principali. In primo luogo vi è la certezza, o quasi, del termine a breve dell’utilizzo gratuito di dispositivi proprietari offerto con “pelosa” generosità dalle multinazionali, che peserà significativamente sui costi di gestione e manutenzione dei sistemi telematici impoverendo il paese. In secondo luogo la perdurante raccolta di informazioni e abitudini digitali degli utenti raccolte dai fornitori di questi servizi, con tutti i rischi connessi alla  profilazione  degli utenti, viola la sostanza del principio di riservatezza. La mancanza di una pluralità di strumenti per la comunicazione ed elaborazione digitale ha inoltre due effetti perversi. Il primo ci espone all’arbitrio delle scelte da parte dei fornitori di tali servizi, soprattutto quando i servizi sono forniti sulla base di contratti non vincolanti e spesso poco trasparenti, dall’altro mantiene la nostra industria del software domestico in una   condizione   di   nanismo.   Negli   anni   ’50   e   ’60   il   nostro   paese   era all’avanguardia dell’allora nascente industria elettronica e digitale, si pensi ad Adriano Olivetti. Oggi invece l’industria software ci vede soprattutto coinvolti nel ruolo di utilizzatori, o peggio ancora di meri consumatori, e non produttori e nemmeno   utilizz-attori , come invece dovrebbe essere il ruolo del cittadino digitale.  In particolare la nostra regione dovrebbe svolgere un ruolo primario nel mondo digitale in quanto a Udine nacque nel 1979 il 5° polo universitario italiano dell’Informatica   con   l’istituzione   del   corso   di    Laurea   in   Scienze dell’Informazione   ben prima di Milano, Padova e Bologna, che vide formarsi 
                    
                      3. proprio a Udine quasi tutta la prima generazione di informatici del Nord-est negli anni ‘80 e ‘90. Per contrastare tutti i rischi sopra elencati e ottenere tutti i vantaggi culturali ed economici è dunque cruciale per la nostra regione  dare un fortissimo incentivo allo sviluppo e all’uso di software libero. Non solamente il suo utilizzo ridurrebbe i costi, i rischi alla riservatezza, ma sosterrebbe lo sviluppo di un’industria digitale locale nonché favorirebbe la diffusione della trasparenza, dell’accessibilità, della portabilità e della conoscenza libera.  Il software libero costituisce infatti il baricentro del movimento di pensiero della conoscenza aperta e libera . La nuova era digitale, o come viene a volte chiamata,   società   5.0 ,   necessità   di   rendere   esigibili   nuovi   diritti   che garantiscano il cittadino digitale la riservatezza, la trasparenza dell’interazione, l’accessibilità, standard e formati aperti. Va garantito che almeno i software appositamente sviluppati per conto delle amministrazioni siano rilasciati con licenza libera e siano a disposizione della popolazione per  auditing  di sicurezza, ispezione, ecc. Vanno eliminati i rischi di dipendenza e vincoli non espliciti, dei quali i più quotidiani sono quelli legati alle problematiche della   legacy   del software e della gestione della sua obsolescenza che spesso lascia chi ha comperato costosi prodotti con nulla in mano dopo alcuni anni. Questa proposta di legge, che è stata sviluppata di concerto con esponenti del mondo   accademico,   della   ricerca,   dell’industria   e   dell’associazionismo, interviene in tre direzioni principali: la promozione della cultura del software libero,   l’incentivo   all’utilizzo   di   software   libero   soprattutto   nella   pubblica amministrazione   e   nelle   scuole,   anche   attraverso   forme   di   assistenza   e l’introduzione di freni all’uso inconsapevole di software proprietario. Anche se le politiche attive sono rivolte primariamente al sistema pubblico nella nostra regione,   indirettamente   producono,   come   argomentato,   benefici   molto significativi a livello di sistema industriale. Nell’ articolo 1   sono delineate le finalità della legge come illustrate sopra, discutendo il contesto nel quale la legge si inserisce. Vengono in particolare esplicitati i principi della  conoscenza aperta  e della  cittadinanza digitale attiva per superare il   digital divide   e spingere la pubblica amministrazione nella direzione di un uso maggiore di software libero e quindi di una maggiore consapevolezza   dell’efficienza,   economicità   ed   efficacia   del   software   in generale, e di conseguenza favorire lo sviluppo dell’industria domestica del software.  L’ articolo 2  definisce i concetti di software libero ( free software ), software a codice sorgente aperto ( open source software ), FLOSS ( Free Libre Open Source Software ), software proprietario e formati di dati aperti ( open data ). Questo articolo riprende i concetti fondamentali. Di volta in volta nelle azioni promosse dalla legge si andranno a specificare ulteriori classificazioni, in particolare relativamente   alle   problematiche   di   tutela   della   proprietà   intellettuale, attraverso varie forme e limiti alle modalità di brevettazione.  
                    
                      7. comunicazione nonché garantire la piena tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni. Art. 2  (Definizioni) 1. Ai fini della presente Legge si intende per: a) Software   libero   (free   software) :   categoria   di   applicazioni   software , caratterizzate da licenza d'uso con cui vengono garantite quattro libertà fondamentali: i) la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo e senza alcun vincolo sul suo utilizzo; ii) la libertà di studiare il programma e di modificarlo; iii) la libertà di ridistribuire copie del programma; iv) la libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti. b) Software  a codice sorgente aperto  (Open Source Software) : categoria di applicazioni   software , caratterizzate da alcuni aspetti quali: li bertà di redistribuzione;   libertà   di   consultare   il   codice   sorgente;   necessità   di approvazione per i prodotti derivati; integrità del codice sorgente dell'autore; assenza di discriminazioni verso singoli, gruppi di persone o verso i settori di applicazione. La licenza di tale software deve essere distribuibile, non può essere specifica per un prodotto, non può contaminare altri  software , e deve essere tecnologicamente neutrale.  c) FLOSS   (Free   Libre   Open   Source   Software) :   tutta   la   categoria   del software   appartenente   al   Free   Software   o   al   Open   Source   Software caratterizzata dalla garanzia delle quattro libertà di cui al punto a) del presente comma. d) Software  proprietario: categoria di applicazioni software la cui licenza consente   al   beneficiario   il   suo   utilizzo   sotto   specifiche   condizioni   ed impedendone lo studio, la modifica, la condivisione e la ridistribuzione. e) Formati   di   dati   aperti   ( Open   Data ):   formati   di   memorizzazione   e interscambio di dati informatici che hanno specifiche note, sono liberamente utilizzabili e permettono di considerare i dati stessi quali   beni comuni . I formati di dati aperti sono documentati adeguatamente  e presentati in modo da  consentire, senza restrizioni,  la loro elaborazione .  Art. 3  (Politiche attive regionali) 1. La Regione realizza le finalità di cui all’articolo 1 attraverso  interventi volti a : 
                    
                      8. a) incentivare attività di ricerca e sviluppo, anche mediante forme di supporto alle imprese esistenti e contributi volti alla creazione di nuove imprese nel settore del  software   libero  a sorgente aperto; b) promuovere   l’adozione   di   applicazioni   e   sistemi   a   software   libero   nella pubblica   amministrazione   locale   e   nelle   istituzioni   scolastiche,   nonché supporto nella manutenzione e sviluppo degli stessi; c) sostenere   e partecipare attivamente a progetti di sviluppo di  software  libero  e formati di  open data ; d) avviare azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza   e alle categorie professionali  sulla cultura del  software  libero e di sostegno alle associazioni e alle realtà senza scopo di lucro rivolte a tale scopo. 1. Per le finalità di cui al precedente comma, la Giunta regionale adotta un piano   triennale   di   interventi   e   relativi   adeguamenti   annuali   qualora necessari. Art. 4   (Comitato per lo studio, la promozione e diffusione di sistemi di software libero e aperto, per la trasparenza e l’accessibilità nella pubblica amministrazione) 1. La Regione costituisce, mediante intesa con le Università e gli enti locali, e la collaborazione delle associazioni per la diffusione del  software  libero e con altri   soggetti   interessati,   un   Comitato   per   lo   studio,   la   promozione   e diffusione di tecnologie conformi agli   standard   internazionali sul   software libero e aperto.  2. Il   Comitato   è   costituito   presso   l’assessorato   competente   per   i   servizi generali e sistemi informativi ed è formato dall’Assessore che lo presiede, due rappresentanti indicati dalla commissione consiliare competente e da rappresentanti   delle   università,   delle   autonomie   territoriali   e   delle associazioni coinvolte nella diffusione del  software  libero. 3. Modalità di composizione del comitato, durata in carica e ulteriori indicazioni operative   verranno   adottate   tramite   apposito   regolamento   da   adottarsi entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge. Art. 5   (Disincentivo all’utilizzo di software proprietario) 1. La   Regione   finanzia   con   contributi   propri   l’acquisto   e   la   diffusione   di applicazioni   e   sistemi   basati   su   software   proprietario,   da   parte   delle autonomie locali e degli istituti scolastici, esclusivamente a seguito della presentazione della relazione di tipo tecnico ed economico in cui risulti 
                    
                      9. motivatamente   l’impossibilità   di   accedere   a   soluzioni   già   disponibili all’interno della pubblica amministrazione o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, ai sensi dell’articolo 68 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del successivo D.lgs. 26 agosto 2016 n. 179. 2. La Regione istituisce reti di supporto e consulenza per la transizione  verso il software libero  e  la relativa  manutenzione, nonché sistemi per i dati aperti, con apposito bando emesso a cadenza biennale rivolto a soggetti pubblici o privati attivi sul territorio regionale. Art. 6  (Sostegno alla formazione e al lavoro agile attraverso sistemi basati su software libero) 1. La Regione, in osservanza ai principi della presente legge, supporta  e sostiene percorsi di formazione professionale finalizzati all’utilizzo di sistemi basati su  software  libero, con particolare riferimento alla sua diffusione in ambienti di lavoro. 2. La Regione promuove sperimentazioni e metodologie di lavoro agile basato su sistemi a  software  libero. 3. La Regione promuove la creazione di un  cloud  regionale gratuito quale base di   conoscenza   e   data   center   regionale   per   la   condivisione   di   dati   e informazioni relativi ai sistemi FLOSS. Art. 7  (Promozione della cultura del  software  libero in ambito scolastico) 1. La Regione considera la diffusione della cultura del  software  libero centrale per lo sviluppo del senso di autonomia e di condivisione da parte dei ragazzi e delle ragazze in età scolare, nella convinzione che la logica di apertura della conoscenza e di collaborazione nella sua diffusione siano elementi di primaria importanza nel processo di formazione in età adolescenziale. 2. La Regione  sostiene   la diffusione del  software  libero negli istituti scolastici pubblici e parificati del territorio regionale attraverso attività di formazione, consulenza e supporto alla scelta dei  software  e alla loro manutenzione e sviluppo. 3. La Regione organizza ogni anno la giornata del  software  libero, durante la quale assegna un premio all’istituto scolastico che si è distinto per la promozione della cultura del  software  libero. Art. 8  (Norma Finanziaria)